Iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG: gli effetti delle quote retributive di pensione

Forniti chiarimenti su alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali stabiliti dalla Legge di bilancio 2025 (INPS, messaggio 25 agosto 2025, n. 2491).

Dopo la circolare n. 53/2025, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, a seguito della modifica delle disposizioni relative ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

In particolare, il comma 162, ha innalzato, a decorrere dal 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6 del D.L. n. 201/2011 (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età). Inoltre, il successivo comma 165 ha introdotto la facoltà, per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell’interessato.

In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 161, secondo periodo, della Legge di bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, l’INPS chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, tale disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL. 

In modo analogo, le aliquote di rendimento di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e alla tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, trovano applicazione per la pensione di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l’interessato, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria.

La medesima disciplina derogatoria trova applicazione anche nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio.

Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232/2016, l’INPS precisa che il relativo trattamento, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in cumulo, viene determinato con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e alla tabella A allegata alla Legge n. 16/986, mentre, in presenza di una pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024.

Tenuto conto che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, l’Istituto conferma che rientrano in tali fattispecie le pensioni per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del D.L. n. 4/2019, il cui diritto risulti maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023, a prescindere se alla data di decorrenza della relativa pensione sussista anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011.

 

CCNL Ferrovie dello Stato: rateizzato l’importo previsto a titolo di Una Tantum

Determinate le percentuali e le scadenze dell’Una Tantum stabilite dal rinnovo contrattuale 

Lo scorso 30 luglio 2025 si è svolto l’incontro tra le Associazioni datoriali Ancp, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Salpas-Orsa, incentrato sulla richiesta, da parte delle associazioni datoriali, di dilazionare il pagamento degli aumenti salariali e delle indennità previsti dal nuovo CCNL siglato il 22 maggio 2025.

Nel periodo giugno-dicembre 2025, infatti, le aziende, per far fronte a tali aumenti, dovranno sostenere un costo medio di 3.000,00 euro lordi per ogni dipendente.

Pertanto, con la retribuzione di luglio 2025, vengono adeguati i nuovi minimi tabellari e sancita la liquidazione degli arretrati relativi al mese di giugno 2025 e alla 14° mensilità.

Dal 1° agosto 2025 vengono riconosciuti i nuovi importi delle indennità e degli altri elementi retributivi definiti dal rinnovo contrattuale.

L’importo Una Tantum, riferito al periodo 1° gennaio 2024-31 maggio 2025, viene erogato in 3 tranches come indicato di seguito:

50% nella busta paga di agosto 2025 (con previsione del pagamento entro il 20 settembre 2025);

20% nella busta paga di ottobre 2025 (con previsione del pagamento entro il 20 novembre 2025);

30% nella busta paga di gennaio 2026 (con previsione del pagamento entro il 20 febbraio 2026).

Per i lavoratori in forza al 30 luglio 2025, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, gli importi dovuti a titolo di Una Tantum vengono liquidati nell’ultima busta paga.

Scissione con scorporo: l’Agenzia esclude la neutralità fiscale per la beneficiaria preesistente

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una risposta a interpello avente ad oggetto la scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile, in particolare lo scorporo in una beneficiaria preesistente, e l’applicazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 22 agosto 2025, n. 225).

Una società ha presentato un’istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

L’Istante detiene la totalità delle quote di un’altra società, e le due società hanno optato per il regime del consolidato fiscale. Entrambe operano nel settore della produzione e commercializzazione di macchine utensili.

Per razionalizzare la gestione immobiliare del gruppo, le due società intendono realizzare un’operazione di scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile. Il dubbio dell’Istante, pertanto, è se a tale operazione di scissione con scorporo sia applicabile la disciplina fiscale di cui all’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo  2506.1 del codice civile, introdotto dall’articolo 51 del D.Lgs. n. 19/2023, prevede che ”con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”. Si tratta della scissione parziale mediante la quale si determina l’assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l’assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa e non ai suoi soci.
La disciplina fiscale del nuovo istituto è contenuta nel comma 15-ter dell’articolo 173 del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024.
Tale comma 15-ter stabilisce che “alla scissione di cui all’articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10”.
La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 chiarisce che il comma 10 (relativo alla limitazione al riporto delle perdite) non trova applicazione perché le scissioni “classiche” presuppongono che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c..
L’Agenzia evidenzia che, sebbene nello schema preliminare del decreto (30 aprile 2024) vi fosse una previsione che sembrava riconoscere l’orientamento interpretativo delle beneficiarie preesistenti, tale previsione è stata soppressa nel testo definitivo.
La relazione illustrativa precisa che la soppressione è avvenuta per “allineare il regime fiscale con le disposizioni del codice civile”, rimuovendo la disciplina della scissione mediante scorporo in società beneficiarie preesistenti.

 

Allo stato delle norme, quindi, il comma 15­ter dell’articolo 173 del TUIR, che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorporo di cui all’art. 2506.1 del codice civile, risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione
Di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento dell’immobile alla società preesistente non può beneficiare della neutralità fiscale mediante la tipologia di scissione prospettata.

Esoneri Autoimpiego e Resto al SUD: le modalità attuative

Pubblicato il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissa principi, criteri e termini dei benefici (D.M. 11 luglio 2025).

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2025 è stato pubblicato il D.M. 11 luglio 2025 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale sono state stabilite i criteri e le modalità attuative degli esoneri introdotti dagli articoli 17 e 18 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024 (cosiddetti Autoimpiego e Resto al SUD).
In particolare, oggetto del decreto ministeriale in commento è la definizione dei principi, criteri, termini e modalità per:
a) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di accompagnamento per l’avvio delle attività di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, e all’articolo 18, comma 2, del D.L. n. 60/2024;
b) la concessione, l’erogazione e il pagamento dei contributi di cui all’articolo 17, comma 7, lettere a), b) e c), e all’articolo 18, comma 7, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge;
c) la concessione e l’erogazione delle agevolazioni reali consistenti in servizi di tutoring per la realizzazione delle iniziative finanziate;
d) la gestione delle revoche dei contributi.
L’articolo 5 del decreto individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni, ovvero i giovani che, alternativamente:

– risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL;

– sono disoccupati GOL, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.
I suddetti interessati devono allegare alla domanda di agevolazione una DSAN attestante la condizione dichiarata.
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.
Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività: a) di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA; b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese; c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese (nella forma di società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa); d) libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti (articolo 6, comma 2).
Possono richiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.
Il contributo a fondo perduto, in forma di voucher, è pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 30.000 euro per singola iniziativa economica, limite elevato a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Può essere presentata un’unica domanda di contributo e, conseguentemente, le domande di contributo successive alla prima relative alla medesima iniziativa economica sono annullate d’ufficio, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione nel caso di mancato accoglimento della precedente.

L’articolo 12 del D.M. 11 luglio 2025 prevede un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a 120.000 euro il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso. Per i programmi di investimento di importo superiore a 120.000 euro e non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.
L’articolo 17 si occupa della domanda per richiedere la misura ACN (autoimpiego centro-nord Italia) e l’articolo 18 stabilisce che decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 17, comma 3, le iniziative economiche possono richiedere l’erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori (SAL).
Per quanto riguarda, invece, la misura Resto al SUD, possono chiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Anche in questo caso il contributo a fondo perduto ha la forma di un di voucher pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 40.000 euro per singola iniziativa economica, elevabile a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Vengono disciplinati anche i casi di revoca parziale o totale dei contributi e i servizi di tutoring (articoli 30 e 31).

CIRL Edilizia Artigianato Calabria: siglato il contratto di rinnovo

Firmato per la prima volta il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del settore

Nei giorni scorsi le Parti sociali Anaepa Confartigianato Edilizia Calabria, Casartigiani, CNA Costruzioni, CLAAI, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato, dopo anni di attesa, il primo contratto collettivo regionale di lavoro dell’artigianato per il comparto edilizia. 

Il nuovo contratto è volto al rilancio del settore, introducendo significative novità:

– valorizzazione della bilateralità, con un ruolo centrale di Edilcassa e Casse Edili;

– riconoscimento della figura del Mastro Formatore, per qualificare e trasmettere competenze;

– istituzione di un Tavolo Paritetico Permanente Regionale, per il confronto continuo tra le parti;

– impegni comuni su salute, sicurezza, legalità e lotta al dumping contrattuale, anche nelle filiere degli appalti.

Inoltre, in merito alla salute e sicurezza, l’accordo prevede l’introduzione dell’aliquota per il finanziamento degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali). 

Contratti di solidarietà: le aziende beneficiarie degli sgravi contributivi per il 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali annuncia la conclusione della procedura per gli sgravi contributivi relativi ali contratti di solidarietà per l’anno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 20 agosto 2025).

Le risorse stanziate per l’anno 2024 sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, pari a 30 milioni di euro, sono state interamente impegnate: lo rende noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il comunicato in oggetto.

 

Ciò è avvenuto in ottemperanza a quanto stabilito dai decreti dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, n. 2/2017 e n. 278/2019, e dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18/2017, par. 2, 3° cpv.

 

Tali risorse sono finalizzate a finanziare lo sgravio contributivo in favore delle aziende che hanno presentato regolare istanza dal 30 novembre 2024 al 10 dicembre 2024, collocate utilmente nella relativa graduatoria e alle quali il decreto direttoriale di ammissione al beneficio è stato ritualmente notificato.

 

Il Ministero precisa che le istanze che sono pervenute oltre il predetto limite di spesa non sono state evase ma, in ogni caso, viene fatta salva la possibilità di successiva istruttoria al determinarsi di eventuali risorse residue. 

 

Il comunicato in oggetto riporta anche l’elenco delle aziende beneficiarie per l’annualità 2024.

 

CCNL Poste: prevista l’erogazione dell’Una Tantum

Dal 1° settembre verrà corrisposta la 3° tranche dell’importo Una Tantum

A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, ai lavoratori in forza alla data del 21 dicembre 2023, verrà erogata con la busta paga di settembre la 3ª tranche di un importo “Una Tantum”, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo di cui sopra. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a tutti gli effetti, come mese intero.

Detto importo è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale ed è escluso dalla base di calcolo del TFR. Inoltre, è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Livello Importo
1 149,67
2 125,33
3 114,51
3S 110,00
4S 104,59
4 99,18
5 90,16

Fondo  clero: il contributo degli iscritti per il 2024

Adeguato l’importo in attuazione dell’articolo 20 della Legge n. 903/1973 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 20 agosto 2025).

Individuato il contributo dovuto dagli iscritti al Fondo  di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per l’anno 2024. In particolare, l’importo è stato determinato dal Decreto interministeriale del 30 luglio 2025, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 20 della Legge n. 903/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

Dato che dalla rilevazione elaborata dall’INPS la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è stata pari a + 5,4%, il contributo a carico degli iscritti per il 2024 è di 2.053,89 euro annui.

CCNL Farmacie Private: la Uiltucs ribadisce la richiesta economica per il rinnovo contrattuale

Federfarma contropropone un aumento di 180,00 euro a fronte della richiesta sindacale di 360,00 euro

In seguito al confronto con Federfarma, la Uiltucs ha reso noto, con un comunicato del 6 agosto 2025, di non voler rinunciare alla richiesta economica di 360,00 euro per le lavoratrici ed i lavoratori delle farmacie private. La mobilitazione dei giorni scorsi ha spinto l’associazione datoriale a convocare un incontro con le OO.SS., chiedendo la regolamentazione del diritto allo sciopero.

 

Per quanto concerne la parte economica, la controproposta di Federfarma è stata di 180,00 euro, non tenendo in considerazione, a detta delle OO.SS., la perdita del potere d’acquisto e neppure l’indice IPCA di riferimento. Dal canto suo, la Uiltucs ha fatto sapere che rimarrà al tavolo contrattuale, ma la mobilitazione continua. 

Assegno di inclusione: le istruzioni per il rinnovo

Fornite le indicazioni per i servizi sociali per la gestione delle richieste provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 19 agosto 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica di aver fornito, mediante la recente nota n.10558/2025, alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’Assegno di inclusione (ADI) tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.

Nella nota vengono fornite indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di attivazione digitale del nucleo, come previsto nel messaggio INPS n. 2052/2025. Vengono inoltre approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all’accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio.

La nota inoltre sintetizza le nuove funzionalità di GePI, già rilasciate o in via di rilascio, predisposte per permettere agli operatori di individuare e gestire facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni.

Inoltre, la nota rammenta che il D.L. n. 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2025, ha previsto all’articolo 10-ter l’erogazione, in via eccezionale per il 2025, di un contributo straordinario aggiuntivo, finalizzato a garantire continuità nell’erogazione del beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente, riconosciuto ai nuclei beneficiari dell’ADI interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione di 18 mesi.