Fisco: ok alle domande per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche

Dal 9 marzo 2022 e fino al prossimo 11 aprile via libera alle iscrizioni al 5 per mille per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche (Agenzia delle entrate – Comunicato 09 marzo 2022).

Il “Decreto Milleproroghe” (DL n. 228/2021) ha previsto che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 con le modalità previste per gli “enti del volontariato” (DPCM 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono essere presentate all’Agenzia delle entrate. Oltre alle Onlus e alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, sono tenute a trasmettere telematicamente la domanda anche quelle che nel 2021 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti. Il termine del 10 aprile 2022 previsto dalla legge cade di domenica e viene quindi prorogato automaticamente al giorno successivo, lunedì 11. Possono partecipare al riparto anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione purché regolarizzino la propria posizione entro il 30 settembre 2022. I requisiti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria (11 aprile 2022).
Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia, e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell’elenco permanente 2022, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale. La richiesta di iscrizione, che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti, va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.
Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2022. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio.
Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, per l’accreditamento al contributo del 5 mille al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
A partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo, infatti, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e, pertanto, a partire dal 2022, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Calendario 5 per mille 2022:
9 marzo 2022: data di avvio presentazione domanda d’iscrizione
11 aprile 2022: termine presentazione domanda d’iscrizione
entro il 20 aprile 2022: pubblicazione elenco iscritti provvisorio
entro il 2 maggio 2022: richiesta correzione domande
entro il 10 maggio 2022: pubblicazione elenco iscritti definitivo

Regime di adempimento collaborativo: modalità operative rafforzate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e le modalità di applicazione del regime, andando in particolare a stabilire le competenze per l’esercizio dei poteri istruttori, lo svolgimento delle attività connesse al regime e le regole operative (Agenzia Entrate – provvedimento 09 marzo 2022, n. 74913).

L’art. 3, D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento un regime di Adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
L’istituto dell’Adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
L’art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 128/2015 prevede una prima fase di applicazione del regime riservata ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, l’art. 7, co. 4, lett. b), del medesimo decreto prevede che entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime.
In attuazione di tali previsioni normative, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di Adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2022 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro.
Ciò premesso, con il provvedimento del 09 marzo 2022, n. 74913 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato provvedimento.
A tale riguardo, viene confermata la competenza esclusiva dell’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt 32 e 33, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 51, co. 2 e 52, D.P.R. n. 633/1972, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti.
Viene così declinato, con maggior grado di dettaglio, il ruolo di ascolto ed interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che divengono partecipi del processo di riskanalysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.
All’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte.

Resta confermata, per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di Adempimento collaborativo, la competenza, in via esclusiva, dell’ufficio Adempimento collaborativo, per la gestione del complesso delle attività di cui all’art. 6, co. 1 e 2, del decreto, così come la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

Superamento del periodo di comporto e nesso causale tra assenze ed infortunio

Per detrarre l’assenza per malattia dal periodo di comporto non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale ma è necessario che in relazione ad essa sussista una responsabilità del datore di lavoro (Corte di Cassazione – ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247).

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., comprensiva di impedimenti dovuti a cause di lavoro computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel cit. art. 2110 c.c., la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all’uso o all’equità.
Non è sufficiente, perché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.
La Corte ha anche affermato che I’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
In particolare è stato ritenuto che gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate”, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette “innominate”, la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standards” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.
Riguardo al caso di specie, la Corte di Cassazione ha precisato che l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata. Pertanto, le assenze del lavoratore dovute a malattia connessa a specifici fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro sono collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.
Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c.., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

Agevolazioni “prima casa” su immobili in costruzione

In caso di immobile in costruzione acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, i lavori di costruzione devono essere ultimati entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto di compravendita. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca dei benefici. (Corte di Cassazione – Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5180).

La controversia riguarda la revoca delle agevolazioni “prima casa” in relazione all’acquisto di un immobile in costruzione, in seguito al parziale accatastamento con sdoppiamento in due unità immobiliari di cui una ad uso abitativo e l’altra risultante ancora in costruzione.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente, affermando l’illegittimità della pretesa tributaria in ragione del fatto che tutto l’immobile costituiva un’unica abitazione e lo “sdoppiamento” catastale, avvenuto successivamente all’acquisto, aveva natura “tecnica” e non sostanziale.
La decisione è stata riformata dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha eccepito la legittimità della revoca dei benefici “prima casa” in considerazione della mancata ultimazione dei lavori entro il termine di decadenza imposto all’Amministrazione per i dovuti controlli sul rispetto dei requisiti di spettanza (tre anni dalla registrazione dell’atto di compravendita).

La Corte Suprema ha affermato che non vi è dubbio che i cd. benefici “prima casa” debbano essere riconosciuti anche nel caso di immobili in corso di costruzione; la norma agevolativa intende promuovere e favorire l’acquisto della casa da adibire a prima abitazione, sicché è sufficiente che ad una simile finalità tenda l’acquirente con l’atto di trasferimento, purché l’immobile acquistato sia idoneo ad essere utilizzato come alloggio e presenti le caratteristiche delle abitazioni non di lusso. Da ciò consegue che richiedere la presenza degli elementi “distintivi” già al momento della cessione dell’immobile, finirebbe per escludere dalla procedura agevolativa proprio l’acquisto di appartamenti di nuova abitazione che di solito avviene prima che la costruzione sia ultimata.
Oltre a ciò rileva la stessa natura giuridica dell’imposta di registro che, in quanto imposta d’atto, va applicata mediante una valutazione della clausole negoziali, quali si desumono dal documento sottoposto registrazione; di talché, se nell’atto il contribuente dichiara di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel Comune di residenza, di voler adibire l’immobile acquistato a propria abitazione e che si tratta di fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione non di lusso, l’agevolazione deve essere riconosciuta, in quanto ciò che la legge chiede è che oggetto del trasferimento sia un fabbricato destinato ad abitazione, cioè che sia strutturalmente adeguato ad essere destinato all’uso e non occorre che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto.
Sulla base di tali principi, dunque, si è affermato in giurisprudenza l’orientamento che riconosce i benefici della “prima casa” all’acquirente di immobile “in corso di costruzione” da destinare ad abitazione “non di lusso”.
Considerato che la norma agevolativa non prevede un termine per l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile, deve ritenersi applicabile il principio generale secondo il quale, quando la legge non ha fissato in modo specifico un termine entro il quale si deve verificare una condizione dalla quale dipenda la concessione di un beneficio, tale termine non potrà essere mai più ampio di quello previsto per i controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso.
Pertanto, nel caso di agevolazioni “prima casa” fruite per un immobile in costruzione, il contribuente deve realizzare la finalità dichiarata di destinare a “prima casa” l’immobile acquistato entro tre anni dalla richiesta di registrazione dell’atto di compravendita; ne consegue che entro detto termine devono essere ultimati i lavori, pena la revoca dei benefici.
Una diversa interpretazione che posticipi i controlli alla data di ultimazione dei lavori, comporterebbe un differimento sine die dell’attività di verifica, privandola di significato.
Nel caso di specie, il contribuente ha provveduto entro il termine triennale ad attribuire a parte dell’immobile la categoria A/2, e ad altra parte la categoria F/3 (fabbricati in corso di costruzione) avente carattere provvisorio, legittimando la revoca dell’agevolazione, in considerazione della mancata realizzazione della finalità dichiarata nell’atto di acquisto.

Licenziamento: recesso operato in frode alla legge

9 mar 2022 Non è consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo.

La Corte di appello territoriale ha rigettato il reclamo proposto dall’azienda avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore in frode alla legge, perché fondato sulle medesime ragioni che avevano dato luogo in precedenza ad un licenziamento collettivo e senza, tuttavia, che ne fossero stati rispettati gli adempimenti previsti ed in particolare senza alcuna comparazione con gli altri dipendenti.
Per la cassazione della sentenza l’azienda ha proposto ricorso, sostenendo che nello specifico non fosse ravvisabile alcun intento elusivo o fraudolento, evidenziando che al lavoratore non sarebbe stata preclusa l’adesione alla fase di risoluzione volontaria concordata in sede sindacale e che dunque questi non avrebbe potuto lamentare la mancata comparazione con gli altri lavoratori, caratteristica della procedura di licenziamento collettivo che, di fatto, non era stata mai attivata.
La Corte ha rigettato il ricorso, riconoscendo l’identità delle ragioni poste a fondamento della procedura collettiva e di quelle invocate per giustificare il recesso dal rapporto di lavoro con il dipendente in questione e ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di licenziamento collettivo, la gestione procedimentalizzata è volta a realizzare l’effettivo coinvolgimento del sindacato nelle scelte organizzative dell’impresa, vincolando l’imprenditore al loro rispetto anche dopo la chiusura della procedura; pertanto realizza uno schema fraudolento il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo (Corte di Cassazione, Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7400).

Uneba Puglia – Elemento di Garanzia dal 1 gennaio 2022

Uneba Puglia comunica che per gli enti della regione devono procedere all’erogazione della Quota A di cui all’art. 43 del CCNL di settore

Uneba, con comunicato del 2/3/2022, informa che le trattative sul contratto regionale Uneba Puglia, si sono concluse senza un accordo in merito all’erogazione dell’Elemento di garanzia.
Pertanto, come prevede l’art. 43 del CCNL per le istituzioni socio assitenziali Uneba, del 20/1/2020, tutte le organizzazioni della Puglia che applicano il Contratto Uneba dovranno procedere con l’erogazione della “quota A” (€ 20,00 di incremento tabellare), con decorrenza 1/1/2022.

Interruzione misure straordinarie per Covid 19 del Fondo Est

Interrotta la copertura sanitaria ai  dipendenti in sospensione per causale Covid 19 iscritti al -Fondo Est

In riferimento alle disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Covid- 19, il  Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa “Commercio, Turismo, Servizi e Settori affini”, aveva deciso di prorogare la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.
Tuttavia, si porta a conoscenza dei Consulenti del Lavoro e Centri servizi che gestiscono le aziende iscritte al Fondo che, essendo decadute le disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Codiv19, sono decadute anche le iniziative del Fondo, che hanno permesso negli ultimi due anni di garantire le prestazioni sanitarie, dirette ed indirette, ai lavoratori sospesi dal lavoro, per un intero mese, con causale Covid.
Pertanto, nel caso in cui dovessero essere inviati per errore file Xml dipendenti relativi a periodi contributivi del 2022 con il campo sospensione caratterizzato dalla “C”, attribuito ad uno o più nominativi, saranno considerati come una normale sospensione e pertanto i lavoratori non verranno posti in copertura sanitaria.

CIRL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba) Piemonte: firmato il rinnovo

Siglata il 25/2/2022, tra l’UNEBA Federazione Piemonte, la FP CGIL Piemonte, la FISASCAT CISL Piemonte, la FP CISL Piemonte, la UILTuCS UIL Piemonte, la UIL FPL Piemonte, l’ipotesi di rinnovo del CIRL per il Personale dipendente dai settori Socio-Assistenziale, Socio-Sanitario ed Educativo UNEBA 1/1/2022 – 31/12/2024.

L’Organizzazione sindacale CISL FP PIEMONTE ha sottoscritto la presente ipotesi con riserva.
La sottoscrizione definitiva sarà subordinata alle consultazioni nelle assemblee con lavoratori che saranno chiamati ad esprimersi sull’ipotesi.
La Federazione ha espresso perplessità in merito ad alcuni punti dell’ipotesi di accordo.
In merito ai tempi di vestizione e svestizione riteniamo che la definizione anche delle modalità applicative e di fruizione non debba essere demandata ad un terzo livello di Contrattazione, bensì definita a livello Regionale per una reale esigibilità dell’istituto.
Inoltre alla luce degli Accordi sottoscritti in altre Regioni, che prevedono 15 minuti per la vestizione e la svestizione, non è comprensibile la ragione per cui in Piemonte si debba prevedere un tempo inferiore.
In merito all’elemento di garanzia, è stato ritenuto penalizzante nei confronti di alcune professionalità, che lo stesso non venga riparametrato in base all’inquadramento contrattuale del singolo lavoratore conferendo una quota forfaittaria uguale per tutti considerando che tale elemento nasce come condizione di migliore favore rispetto una tranche di aumento contrattuale prevista dal CCNL.
Inoltre con questa stesura il premio conferito non potrà essere sottoposto a detassazione determinando una reale penalizzazione economica a lavoratrici e lavoratori.

TEMPI DI VESTIZIONE

Le parti convengono che l’orario di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, in capo ai quali sussista l’obbligo di indossare, all’interno della Struttura, divise di servizio, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale sia comprensivo del tempo destinato alla vestizione e svestizione di tali indumenti e dispostivi. In tal caso, il tempo riconosciuto ai fini di tali attività è quantificato in complessivi 14 minuti giornalieri.
Le specifiche modalità applicative e di fruizione di detti tempi sono definite in sede di Istituzione, al fine di consentire l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente paragrafo entro il 1/5/2022; con l’applicazione di dette disposizioni si intendono compiutamente recepiti ed applicati gli obblighi in materia di tempi di vestizione degli indumenti di lavoro.
Nella materia di cui al presente paragrafo, sono fatte salve le eventuali intese di miglior favore che saranno raggiunte dalle parti in sede di singola Istituzione.

ELEMENTO DI GARANZIA

Il premio di risultato consiste in un’erogazione non determinata a priori e variabile, della quale sono incerti la corresponsione e l’ammontare.
Il valore economico del premio di risultato è pari ad euro 450,00 lordi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno ed è riproporzionato, per i lavoratori a tempo parziale, in base all’orario contrattuale individuale.
Il premio verrà corrisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Hanno titolo a percepire il premio di risultato le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro di almeno un mese nell’anno di competenza (in tal senso, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero).
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, ovvero coloro il cui rapporto di lavoro cessi in corso d’anno, il premio di risultato sarà riproporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro e sarà corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Il premio sarà erogato alle lavoratrici ed ai lavoratori riparametrato in ragione della presenza in servizio.
Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il premio di risultato verrà ridotto in ragione di 2 euro per ogni giorno di assenza dal lavoro.
I giorni di franchigia saranno proporzionati in dodicesimi ai mesi di lavoro effettivamente prestati.

Le parti convengono che l’erogazione dovuta nel periodo intercorrente dall’1/1/2022 al 31/12/2022 in forza del CICRL 2015-2017, a titolo di Premio di risultato per l’anno 2021, determinata nel valore teorico previsionale massimo di euro 310,00 lordi, da erogarsi a marzo 2022, sia incrementata di euro 90,00 lordi, ferma restando ogni altra disposizione prevista, in relazione a tale erogazione, dal predetto contratto di secondo livello.

WELFARE

A decorrere dall’anno 2022 gli Enti dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, entro la vigilia di Natale di ciascun anno, strumenti di welfare, individuati tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del valore di 250,00 euro, da utilizzare entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a quanto sopra le lavoratrici ed i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza alla data di concessione:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai periodi di aspettativa effettivamente fruita.
I suddetti valori sono riproporzionati in base ai mesi di servizio prestato nell’anno, non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Proroga Inps della Campagne RED ITALIA Ordinaria 2021

Con messaggio INPS n. 1083/2022 sono stati prorogati al 21 marzo 2022, i termini di conclusione delle Campagne RED ITALIA Ordinaria 2021, Solleciti 2020 e Dichiarazioni di Responsabilità 2021.

Per facilitare l’adempimento dichiarativo di cui trattasi, anche in considerazione del perdurante periodo di emergenza, il termine di conclusione delle Campagne RED ITALIA ordinaria 2021 (anno reddito 2020) e Solleciti 2020 (anno reddito 2019), INV CIV ordinaria 2020, inizialmente previsto per il 28 febbraio 2022 in base all’articolo 4, comma 3, dello schema di convenzione allegato al messaggio n. 3557 del 6 ottobre 2020, è prorogato al 21 marzo 2022.
Pertanto, fino alla data del 21 marzo 2022, per la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED – Campagna ordinaria 2021 e Solleciti 2020) e delle dichiarazioni di responsabilità (Campagna INV CIV ordinaria 2020 – Modelli ACC.AS/PS) continueranno a essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto.

Come specificato nel messaggio n. 2658 dell’11 luglio 2019, tenuto conto delle specifiche convenzioni stipulate per la fornitura delle informazioni da parte delle Amministrazioni competenti, sono state escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV) avvenute nell’anno 2020. Il cittadino potrà comunque rendere direttamente tale comunicazione accedendo con le sue credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità”.

Elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022

L’elenco permanente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ricomprende esclusivamente le ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per il 2022.

Per l’anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato. Per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
In particolare, nel presente elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.
Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2022non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.
Il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.
Rispetto all’elenco permanente degli enti iscritti al contributo pubblicato dall’Agenzia delle entrate nel 2021, nel presente elenco sono ricomprese solo le ONLUS. Il contributo del 5 per mille, infatti, spetta a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e dunque dal 2022), agli Enti del Terzo Settore iscritti nel predetto Registro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche sono pubblicati sul sito webdi ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).