CIPL Edilizia Industria Valle D’Aosta: determinato EVR 2025

A seguito di verifica dei parametri, l’importo da erogare è del 4%

Le Parti sociali Ance Valle d’Aosta, Cna Valle d’Aosta, Confartigianato Imprese Valle d’Aosta e le sigle sindacali della Valle d’Aosta Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Savt Edili, hanno verificato i parametri per l’Elemento Variabile della Retribuzione registrando, per tutti e 5 gli indicatori, esiti positivi.
Pertanto, si riportano gli importi da erogare, nella misura piena del 4%.

Industria

 

Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 68,83
Sesto livello 61,95
 Quinto livello 51,62
Quarto livello 48,18
Terzo livello 44,74
Secondo livello 40,26
Primo livello 34,41
Livello Operai Importo orario
Quarto livello 0,28
Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20

Artigianato

Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 72,19
Sesto livello 63,18
Quinto  livello 52,64
Quarto  livello 48,76
Terzo  livello 45,60
Secondo livello 40,31
Primo livello 35,21
Livello Operai Importo orario
Quinto livello 0,30
Quarto livello 0,28
 Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20

Chiarimenti AdE sugli effetti fiscali derivanti dalla correzione di un errore contabile

Con interpello all’Agenzia delle entrate vengono richiesti chiarimenti sull’interpretazione e applicazione di specifiche disposizioni fiscali in relazione a un errore contabile riscontrato nel bilancio chiuso di una Società. In particolare, l’Istante richiede chiarimenti sull’articolo 83, comma 1, del TUIR, modificato dal D.L. n. 73/2022, e sull’articolo 8, comma 1bis, dello stesso D.L., ai fini dell’IRES e dell’IRAP (Agenzia delle entrate, risposta 4 marzo 2025, n. 63).

La questione centrale è la correzione di un errore contabile riscontrato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, relativo a un errore di contabilizzazione avvenuto nel 2022. La società di capitali istate, operante nel settore del trasporto merci, non classificabile come microimpresa secondo l’articolo 2435ter del codice civile, ha redatto il bilancio in forma abbreviata e ha superato i limiti dimensionali per la revisione legale a partire dall’esercizio 2023. La Società ha acquistato nel 2022 due semirimorchi usati, la cui fattura è stata erroneamente contabilizzata come costo operativo anziché come attivo patrimoniale, con conseguenze dirette sulla determinazione dell’IRES e dell’IRAP per l’esercizio fiscale 2022. L’errore è stato attribuito a una registrazione superficiale della fattura elettronica, dove il software contabile ha proposto automaticamente un conto di costo anziché il corretto conto di attivo. Questo ha portato a una errata inclusione di costi di beni strumentali ammortizzabili nel bilancio e nelle dichiarazioni fiscali. Nel corso del 2023, la Società ha identificato l’errore e, in conformità con il Principio Contabile OIC 29, ha proceduto alla correzione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. La Società sottolinea che le disposizioni dell’articolo 8 del D.L. n. 73/2022 riconoscono rilevanza fiscale ai componenti corretti in bilancio, eliminando la necessità di presentare una dichiarazione integrativa. Tuttavia, l’errata registrazione ha comportato una qualificazione errata della natura del componente negativo di reddito, poiché il costo dei beni strumentali è dedotto dal reddito imponibile in base alla quota di ammortamento prevista dagli articoli 102 TUIR e 5 D.Lgs. n. 446/1997.

 

In relazione agli effetti fiscali della correzione degli errori contabili, l’Agenzia delle entrate sottolinea che, in base all’attuale formulazione dell’articolo 83, comma 1, del TUIR ”ai soggetti che procedono alla correzione di errori contabili in bilancio e che applicano la ”derivazione rafforzata” e sono sottoposti a revisione legale, viene riconosciuto a fini fiscali il corrispondente componente correttivo nel medesimo esercizio in cui la correzione è eseguita; possibilità che viene, tramite le previsioni del richiamato comma 1bis, estesa anche ai fini dell’IRAP per le voci di bilancio rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale.

La citata modifica normativa, quindi, consente di dare rilevanza ai fini fiscali alla correzione degli errori contabili, sia quelli qualificati come ”rilevanti”, sia come ”non rilevanti” in applicazione di corretti principi contabili, nell’esercizio/periodo di imposta in cui avviene la correzione stessa, in luogo della presentazione della dichiarazione integrativa di cui ai commi 8 e 8bis del D.P.R. n. 322/1998.

Ciò comporta, altresì, che nei confronti del contribuente che procede a detta correzione risulta preclusa la possibilità di ricorrere alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa per emendare quella del periodo d’imposta in cui si è verificato l’errore contabile oggetto della procedura di correzione. Analoga soluzione deve ritenersi applicabile anche ai fini dell’IRAP per quanto riguarda la correzione degli errori contabili che riguardano le voci rilevanti ai fini della determinazione del tributo regionale.

 

Come già ricordato nella risposta dell’Agenzia n. 73/2024, la finalità delle modifiche introdotte dall’articolo 8, commi 1, lettera b), e 1bis, del D.L. n. 73/2022 risiede nella volontà del Legislatore fiscale di semplificare gli adempimenti degli operatori quando pongono in essere una procedura di correzione di errori contabili in conformità ai principi contabili evitando così alle imprese la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento.

 

Nel caso di specie, dunque, coerentemente a quanto affermato nella suddetta risposta n. 73/2024, a fronte del recupero a tassazione dei costi erroneamente dedotti tramite un’apposita variazione in aumento del reddito imponibile IRES nel 2023, in merito alla quota di ammortamento non dedotta nel 2022, l’Agenzia ritiene che la Società potrà dedurre nel 2023 tale quota nei limiti dell’importo deducibile ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir per il periodo d’imposta a cui detta quota si riferisce.

Infine, per quanto riguarda l’IRAP, la correzione dell’errore comporterà una variazione in aumento del valore della produzione per i costi dedotti erroneamente nel 2022 e una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento relativa al 2022.

Interessi da ravvedimento speciale non deducibili dal reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle entrate risponde ad un dubbio avanzato da un professionista riguardo alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo degli interessi versati in occasione del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (Agenzia delle entrate, risposta 3 marzo 2025, n. 56).

L’Istante ha effettuato dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti, determinando un maggiore debito d’imposta. Conseguentemente, lo stesso ha versato, in un’unica soluzione, le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

 

La questione centrale riguarda se tali interessi possano essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che il suddetto articolo 54, comma 1, stabilisce che il reddito da lavoro autonomo è calcolato come differenza tra le somme percepite e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Tuttavia, il ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare violazioni tributarie, non prevede specifiche disposizioni sulla deducibilità degli interessi moratori. Questi ultimi, secondo la normativa vigente, sono considerati una forma di risarcimento per il ritardo nel pagamento delle imposte e sono pertanto accessori all’obbligazione principale, ovvero il pagamento del tributo stesso. Di conseguenza, poiché le imposte ravvedute non sono deducibili, anche gli interessi moratori risultano indeducibili.

Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche nel TUIR, riguardo alla deducibilità degli interessi passivi implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali dell’articolo 54, che richiede che le spese siano documentate e inerenti all’attività professionale.

 

L’Agenzia, dunque, ribadisce che le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli “interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione”.

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

EBTL: contributo spese per attività motorie

Previsto un rimborso fino a 150,00 euro

L’EBTL, l’Ente Bilaterale Turismo del Lazio, ha previsto un contributo delle spese per attività motorie e sportive per i dipendenti e le dipendenti delle aziende iscritti.
Le richieste di contributo devono essere inoltrate attraverso il  Sistema di Gestione Servizi (DKB/EBTL) dal 1° febbraio al 15 aprile 2025.
Il contributo copre le spese sostenute da dipendenti per sè o per i propri figli a carico in relazione ad attività motorie e sportive.
Le richieste di contributi sono esaminate utilizzando i seguenti parametri:
– regolarità contributiva;
– ISEE nucleo familiare fino a 30.000 euro annui;
– tempo trascorso dall’ultimo contributo.
In caso di esito favorevole, il contributo è liquidato fino ad un tetto massimo di 150,00 euro.

Assegni familiari e pensioni 2025: rivalutati i limiti di reddito

Fornite indicazioni per i coltivatori e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (INPS, circolare 4 marzo 2025, n. 50).

A decorrere 1° gennaio 2025 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Di conseguenza, l’INPS con la circolare in commento ha fornito indicazioni che si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti di questi soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.

In particolare, gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Le tabelle dei limiti di reddito familiare 2025 

Per la cessazione o la riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

La misura del tasso di inflazione programmato per il 2024 è stata pari al 2,3%. Pertanto, sono state aggiornate le tabelle (reperibili nell’Allegato n. 1 alla circolare in argomento) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei confronti dei soggetti elencati in premessa, esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare. Anche le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

I limiti di reddito mensili

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, risulta fissato dal 1° gennaio 2025 e per l’intero anno nell’importo mensile di 603,40 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l’anno 2025 in:

849,78 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
1.487,13 euro per 2 genitori ed equiparati.

 

CCNL Abbigliamento Artigianato: erogazione della seconda rata dell’Una Tantum

Corrisposta con la retribuzione di marzo la seconda quota di Una Tantum pari a 55,00 euro

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 30 giugno 2024), ai soli lavoratori in forza alla data del 16 luglio 2024 viene corrisposta la 2ª rata di un importo Una Tantum pari a 55,00 euro. Agli apprendisti detto importo viene corrisposto nella misura del 70%, mentre è ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Detto importo, riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’ Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum”.

Pertanto, tali importi devono essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. 

Registro infortuni telematico dell’INAIL: accesso possibile agli ispettori INL

L’ex servizio Cruscotto infortuni si arricchisce anche con nuove funzionalità e un’interfaccia grafica rinnovata (INAIL, comunicato 3 marzo 2025).

Dal 4 marzo 2025 gli ispettori dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) possono accedere anche al Cruscotto infortuni dell’INAIL che ora si chiama Registro infortuni telematico. La novità rientra nel quadro di quanto previsto dalla Convenzione per l’accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni, sottoscritta con l’INL nel 2022. Gli ispettori INL potranno effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale mentre gli ispettori territoriali potranno accedere ai dati relativi alla propria area di competenza.  

Il Registro infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all’INAIL a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Il servizio è stato arricchito con nuove funzionalità e l’interfaccia grafica è stata resa conforme ai nuovi standard dell’INAIL. Tutti gli utenti abilitati ad accedere al Registro infortuni, inoltre, potranno effettuare il download dei dati sia in formato Excel, sia PPF

Manageritalia: prevista una polizza per la tutela legale

Le principali coperture sono le spese per il legale, le spese processuali e per la registrazione degli atti

Manageritalia,  offre servizi per dirigenti, quadri ed executive professional di Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario avanzato ha previsto nella quota associativa per gli Executive Professional una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sostenute in caso di un contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, o dai loro familiari.
La polizza copre le cause relative alla vita quotidiana, escludendo quelle legate all’attività professionale, al diritto di famiglia (separazioni, successioni ecc.) e alla responsabilità civile obbligatoria della circolazione.
Le vertenze possono essere di tipo:
contrattuale:  contestazioni con un rivenditore che non rispetta i termini di un contratto di acquisto
extracontrattuale: situazioni quotidiane non legate a un contratto, come danni causati da un vicino o da un animale domestico.
Le principali coperture economiche della polizza sono:
– spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
– eventuali spese del legale di controparte, in caso di soccombenza per condanna o transazione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
– spese relative alla mediazione obbligatoria.
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15.000 euro, con sottolimiti per alcune casistiche.

CIPL Edilizia Industria Pisa: determinati gli importi dell’EVR 2025

Le Parti hanno stabilito gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per operai ed impiegati

In data 21 febbraio 2025, Ance Pisa insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil di Pisa si sono incontrati per dare seguito agli adempimenti previsti dall’art. 38 e dall’art. 1 dell’accordo provinciale per il settore dell’edilizia delle imprese della provincia di Pisa siglato il 24 gennaio 2023 che prevedono la determinazione degli importi dell’EVR nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025, le verifiche sui parametri dell’EVR sono risultati positivi e l’Elemento variabile della retribuzione viene erogato nella misura piena del 4%; mentre in presenza di un solo parametro pari o positivo, questi viene erogato in misura ridotta, vale a dire del 65%.

Tabella importi EVR Operai ridotto (2,6%)  – 65% della misura piena – 
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025 (orario) nella misura prevista dall’art. 38 CCNL
4° livello 6,60 0,17
3° operaio specializzato 6,13 0,16
2° livello operaio qualificato 5,51 0,14
1° livello operaio comune 4,71 0,12
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti 4,24 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 3,77 0,10
Tabella importi EVR Impiegati ridotto (2,6%)  – 65% della misura piena – 
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025 (mensile) nella misura prevista dall’art. 38 CCNL
7° livello 1.630,17 42,40
6° livello 1.467,63 38,16
5° livello 1.223,02 31,80
4° livello 1.141,51 29,68
3° livello 1.059,96 27,56
2° livello 953,97 24,80
1° livello 815,36 21,20

 

Tabella importi EVR Operai in misura piena (4%)
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025 (orario)
4° livello 6,60 0,26
3° operaio specializzato 6,13 0,25
2° livello operaio qualificato 5,51 0,22
1° livello operaio comune 4,71 0,19
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti 4,24 0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 3,77 0,15
Tabella importi EVR Impiegati
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025  100% (mensile) 
7° livello 1.630,17 65,23
6° livello 1.467,63 58,71
5° livello 1.223,02 48,92
4° livello 1.141,51 45,66
3° livello 1.059,96 42,40
2° livello 953,97 38,16
1° livello 815,36 32,61

Credito d’imposta Industria 4.0 e acquisto di nuovi macchinari

Con la risposta n. 60/2025 l’Agenzia delle entrate analizza le implicazioni normative e fiscali legate all’acquisto di macchinari nell’ambito del programma Industria 4.0, chiarendo la modalità di calcolo del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati e ai costi accessori sostenuti.

L’interpello riguarda il caso dell’acquisto e dell’installazione di un impianto e di un macchinario aggiuntivo, entrambi destinati a migliorare la produzione aziendale. L’Istante ha stipulato un contratto per la realizzazione di un impianto 4.0, con un investimento inizialmente stimato e un acconto versato. Durante il processo, l’Istante ha deciso di effettuare un ulteriore investimento acquistando un macchinario autonomo, che pur essendo collegato all’impianto principale, non è indispensabile per la sua operatività. Inoltre, l’installazione della linea produttiva ha richiesto ulteriori interventi impiantistici, i cui costi sono accessori sono stati distinti tra quelli relativi all’impianto e quelli relativi al nuovo macchinario.

In tale contesto, l’istante chiede chiarimenti su come quantificare correttamente il Credito d’imposta 4.0, considerando che l’acconto versato copriva un importo inferiore al 20% del costo effettivo dell’investimento agevolabile. 

 

L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall’articolo 1, commi 185-197, della Legge di bilancio 2020, in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

 

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, stabilisce le condizioni per l’accesso a tali agevolazioni, estendendo il beneficio a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica o settore economico. In particolare, il comma 1051 prevede che le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia possano beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che l’ordine sia accettato e che sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Le percentuali di credito d’imposta variano in base all’importo degli investimenti: per quelli effettuati fino al 31 dicembre 2021, il credito è del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per la fascia tra 2,5 e 10 milioni e del 10% per importi superiori a 10 milioni; per gli investimenti effettuati nel 2022, le percentuali scendono rispettivamente al 40%, 20% e 10%.

 

L’Agenzia, poi, fornisce chiarimenti sulla determinazione dei costi ammissibili, richiamando il TUIR e specificando che i costi di acquisizione devono includere anche gli oneri accessori. Inoltre, viene sottolineato che la corretta imputazione temporale degli investimenti è fondamentale per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.

La circolare n. 4/E/2017 offre indicazioni su come considerare le spese sostenute in relazione alla data di consegna o spedizione dei beni. Un aspetto cruciale riguarda la gestione degli investimenti realizzati attraverso diverse acquisizioni di beni e servizi, dove i costi devono essere ripartiti tra i vari periodi di imposta agevolabili. La corretta prenotazione dell’investimento e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa sono essenziali per determinare l’anno in cui contabilizzare il costo.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che per l’investimento specifico nel nuovo macchinario sia applicabile un credito d’imposta del 40%; per il costo dell’impianto, se correttamente prenotato, sia applicabile un credito del 50% e gli oneri accessori non preventivabili possano anch’essi beneficiare della misura del 40%.