Ebt Cosenza: firmato l’accordo per il lavoro stagionale

Sottoscritto l’accordo che garantisce la gestione dei picchi di stagionalità

L’Ente bilaterale del terziario di Cosenza ha reso nota la firma dell’accordo, che ha validità fino al 30 aprile 2025, per quel che concerne i picchi di lavoro stagionale. L’accordo richiama quanto indicato all’art.75 del CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi. L’accordo, stipulato il  20 maggio scorso da Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cosenza, Filcams-Cgil della provincia di Cosenza e della sezione Pollino-Sibaritide-Tirreno, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil della provincia di Cosenza ha l’obiettivo di prevedere delle deroghe ad alcuni aspetti della disciplina ordinaria del contratto, al fine di gestire i maggiori flussi di lavoro: dalla durata del contratto a tempo determinato, al numero complessivo dei contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, agli intervalli previsti per le assunzioni stop & go, alle causali delle proroghe e dei rinnovi. All’interno dell’accordo viene precisato anche che i datori di lavoro con un organico inferiore alle 15 unità che non esercitano attività stagionale ma necessitano comunque di gestire dal 15 giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 28 febbraio, oltre che dal lunedì che precede la Pasqua alla domenica successiva, possono concludere contratti a tempo determinato senza i limiti previsti dalla legge. Mentre, le aziende che intendono avvalersi delle deroghe stabilite all’interno dell’accordo devono comunicare all’Ente bilaterale del terziario della provincia di Cosenza il numero dei contratti che sono stati conclusi, la durata e la qualifica di assunzione per consentire di effettuare un monitoraggio dell’applicazione dello stesso. 

Piano nuove competenze: pubblicate le modifiche

In Gazzetta Ufficiale l’apposito decreto ministeriale con le integrazioni ai percorsi formativi (D.M. 30 marzo 2024).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante il Piano nuove competenze-transizioni (D.M. 30 marzo 2024) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso. Il provvedimento aggiorna e integra l’allegato A – Piano nuove competenze del D.M. 14 dicembre 2021.

Il raccordo con il Piano nuove competenze

In particolare, il D.M. 30 marzo 2024 apporta modifiche ai livelli essenziali delle prestazioni del Piano nuove competenze (PNC), prevedendo che nello specifico del Programma GOL, possono essere previsti percorsi formativi per tutti i beneficiari (pagina 38, paragrafo 8. I livelli essenziali delle prestazioni del PNC).

In precedenza, infatti, il programma GOL stabiliva, invece, percorsi formativi per i beneficiari ad eccezione che per coloro che fossero più vicini al mercato del lavoro, i quali, sulla base dell’assesment, venivano inseriti nel primo percorso di reinserimento lavorativo.

Inoltre, in aggiunta o in alternativa ai percorsi di aggiornamento e ai percorsi di riqualificazione previsti, il decreto ministeriale in commento stabilisce anche che possono essere svolti percorsi formativi on the job come alternanza, tirocini extracurriculari e formazione interna, in coerenza con gli standard definiti dalla circolare ANPAL n. 1/2022 (pagina 40, paragrafo 8. I livelli essenziali delle prestazioni del PNC).

 

 

 

CCNL Alimentari Industria: sottoscritto l’accordo per gli addetti del settore Margarina e Olio

Previsti incrementi sui minimi e sull’indennità per mancata contrattazione

Lo scorso 16 maggio è stato sottoscritto da Assitol-Associazione Italiana dell’Industria Olearia e da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il rinnovo delle “Disposizioni specifiche per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera” del CCNL Alimentari Industria.
Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Aumenti
dal 1°dicembre 2023
Minimi
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre24
Minimi
dal 1°settembre 2024
1 31,45 2369,61 55,04 2424,65
2 29,27 2206,44 51,23 2257,67
3 26,38 1987,27 46,16 2033,43
4 23,33 1755,01 40,83 1795,84
5 21,30 1605,26 37,28 1642,54
6 19,71 1482,69 34,49 1517,18
7 17,97 1353,45 31,45 1384,90
8 16,96 1277,69 29,67 1307,36
9 15,94 1201,11 27,90 1229,01
10 14,49 1091,15 25,36 1116,51
Livello Aumenti
dal 1°gennaio 2025
Minimi
dal
1°gennaio 2025
Aumenti
dal 1°gennaio 2026
Minimi
dal
1°gennaio 2026
Aumenti
dal 1°gennaio 2027
Minimi
dal 1°gennaio 2027
1 94,35 2519,00 94,35 2613,35 61,33 2674,68
2 87,83 2345,50 87,83 2433,33 57,09 2490,42
3 79,13 2112,56 79,13 2191,69 51,43 2243,12
4 70,00 1865,84 70,00 1935,84 45,50 1981,34
5 63,91 1706,45 63,91 1770,36 41,54 1811,90
6 59,13 1576,31 59,13 1635,44 38,43 1673,87
7 53,91 1438,81 53,91 1492,72 35,04 1527,76
8 50,87 1358,23 50,87 1409,10 33,06 1442,16
9 47,83 1276,84 47,83 1324,67 31,09 1355,76
10 43,48 1159,99 43,48 1203,47 28,26 1231,73

Incremento Aggiuntivo della Retribuzione
L’IAR determinato sul valore parametrale 138 è corrisposto in due tranche:
– 55,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023;
– 11,00 euro a decorrere dal 1° settembre 2027.
Tale voce non è assorbibile ed incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR.
Di seguito i nuovi importi.

Livello IAR

al 30 Novembre2023

Aumenti
dal 1°dicembre 2023
 IAR
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre2027
 IAR dal 1° settembre20/27
1 55,04 86,49 141,53 17,30 158,83
2 51,23 80,51 131,74 16,10 147,84
3 46,16 72,54 118,70 14,51 133,21
4 40,83 64,17 105,00 12,83 117,83
5 37,28 58,59 95,87 11,72 107,59
6 34,49 54,20 88,69 10,84 99,53
7 31,45 49,42 80,87 9,88 90,75
8 29,67 46,63 76,30 9,33 85,63
9 27,90 43,84 71,74 8,77 80,51

Trattamento mancata contrattazione di secondo livello
Previsto un incremento a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Livello Aumenti dal

1° gennaio 2027

Trattamento mancata contrattazione

di II livello 1° gennaio 2027

1 23,59 70,76
2 21,96 65,87
3 19,78 59,35
4 17,50 52,50
5 15,98 47,94
6 14,78 44,35
7 13,48 40,44
8 12,72 38,15

Preavviso di licenziamento e dimissioni
Le Parti si impegnano in fase di stesura definitiva le tabelle relative al preavviso di licenziamento e dimissioni, sulla base del rinnovo del 1°marzo 2024

Contributi giornalisti: rettifica codici di esposizione nell’Uniemens

L’INPS invita i datori di lavoro che hanno utilizzato codici errati a regolarizzare l’esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens (INPS, messaggio 23 maggio 2024, n. 1976).

In merito agli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, l’INPS, con la circolare n. 82/2022, aveva dato precise indicazioni sulla corretta esposizione di tali lavoratori sul flusso Uniemens, istituendo anche nuovi codici.

 

Infatti, come noto, in virtù del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2022 i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono iscritti:

 

al FPLD, Gestione contabile separata se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);

 

alla Gestione ordinaria del FPLD se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

 

L’INPS ha rilevato la presenza di errori nelle modalità di esposizione dei lavoratori in questione sul flusso Uniemens, in quanto è emerso che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) in luogo, rispettivamente, dei codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto informa che, ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del conseguente corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati, affinché si proceda alla rettifica e all’invio del flusso Uniemens di variazione con l’inserimento del codice corretto.

 

 

Chiarimenti AdE su quote di iscrizione e corrispettivi versati da iscritti non associati di APS

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti in merito a dubbi sulle quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, di APS che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’APS è parte (Agenzia delle entrate, risposta 23 maggio 2024, n. 115).

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ricorda che, non essendo ancora pervenuta l’autorizzazione della Commissione europea, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS non sono applicabili le norme fiscali del Cts e, quindi, per le Aps continuano ad applicarsi le norme del TUIR relative al regime fiscale degli enti non commerciali.

 

In particolare, per le APS si applicano le previsioni di cui all’articolo 148 del TUIR, rivolte agli enti non commerciali costituiti in forma associativa.

Il citato articolo 148, al comma 1 dispone che non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Il successivo comma 2 dispone che si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Oltre ciò, è previsto che per talune tipologie di enti associativi (tra cui le Aps), non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

 

Partendo da tali presupposti, l’Agenzia chiarisce che:

  • per la generalità degli enti associativi, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, del TUIR non costituiscono entrate commerciali e non hanno rilevanza reddituale, le erogazioni effettuate a titolo di quote o contributi associativi, diverse dal versamento di corrispettivi specifici, effettuate dagli associati e partecipanti in relazione ad attività che gli enti realizzano;

  • per taluni enti associativi, tassativamente indicati dalla norma ai sensi dell’articolo 148, comma 3, è de-commercializzata l’attività svolta verso il pagamento di corrispettivi specifici al ricorrere delle seguenti condizioni: l’attività deve essere effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La de-commercializzazione, quindi, può trovare applicazione anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Con particolare riguardo alla possibilità di applicare l’articolo 148, comma 3, del Tuir anche agli iscritti degli enti associativi, l’Agenzia osserva che gli iscritti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell’associazione, esprimono il proprio legame con l’associazione stessa attraverso il versamento della quota di iscrizione (al pari degli associati veri e propri) parte della quale vale come quota di tesseramento all’organizzazione nazionale.

La spettanza dell’agevolazione nei confronti di soggetti diversi dagli associati, quali gli iscritti, può riconoscersi, quindi, a condizione che gli stessi e l’associazione di riferimento siano inseriti in un contesto organizzativo nazionale, all’interno del quale dovrà emergere, tuttavia, la partecipazione degli enti periferici alla vita democratica dell’ente nazionale.

 

In riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che la disposizione di cui all’articolo 148 del Tuir possa trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall’Aps istante agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps istante è associata.

Metasalute: modalità di destinazione al Fondo dell’importo previsto dai Flexible Benefits

A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda

Il Fondo Metasalute ha comunicato a tutti gli iscritti che in applicazione delle disposizioni contrattuali previste dal CCNL Metalmeccanica Industria e Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero attualmente vigenti, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, MS1, MS2, MS3, MS4), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno informare la propria azienda con anticipo rispetto alla chiusura della finestra prevista per il 31 maggio. A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda, tramite un’apposita procedura disponibile dal 21 al 31 maggio 2024 (incluso) all’interno dell’Area Riservata Azienda, procedendo al pagamento del MAV Flexible Benefit entro il 31 maggio.
Il Fondo precisa che l’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.

CCNL Giocattoli Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Introdotti aumenti retributivi, elemento di garanzia retributiva, maggiorazioni, permessi ed eliminazione del 1° livello

Il 22 maggio scorso, le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa, la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo relativa al CCNL Giocattoli Industria, avvenuta alla presenza dell’associazione datoriale di categoria Assogiocattoli. Il contratto, scaduto il 31 dicembre scorso, riguarda i lavoratori dipendenti dell’industria dei giocattoli. Nelle prossime settimane sono previste le riunioni delle assemblee dei lavoratori per la consultazione circa l’ipotesi. 
Da un punto di vista retributivo, l’intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 196,00 euro. Sui minimi (Tem) l’incremento salariale previsto è di 182,00 euro al 3° livello ed è suddiviso in:
55,00 euro da giugno 2024;
55,00 euro da settembre 2024;
72,00 euro da settembre 2025.
Il montante contributivo complessivo è di 3.652,00 euro. Inoltre, a partire dal 2024 per le lavoratrici ed i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, l’elemento di garanzia retributiva è elevato a 300,00 euro annui. Viene precisato anche che entro dicembre 2024 è prevista l’eliminazione del 1° livello di inquadramento.
Per quel che riguarda il welfare contrattuale è previsto un incremento di 3,00 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, e il contributo mensile a carico delle aziende sale a 15,00 euro con l’accesso al pacchetto Premium per tutti i lavoratori del settore. Per il fondo di previdenza complementare Previmoda è previsto un incremento dello 0,30% a carico delle imprese. L’importo pari a 2,00 euro è per il welfare sanitario destinato alle coperture assicurative per la non autosufficienza. 
Dal punto di vista normativo, la maggiorazione per i lavoratori turnisti aumenta del 100%, passando da 1,1% a 2,2%. Sull’attivazione degli accordi di flessibilità le percentuali di maggiorazione aumentano dal 13% al 15% per i periodi dal lunedì al venerdì e dal 18% al 20% il sabato. Sono state introdotte anche molte novità in materia di:
– permessi per donazione sangue;
– esclusione delle terapie salvavita dal computo del periodo di comporto per il mantenimento del posto di lavoro;
– aumento da 8 a 12 settimane dei periodi di aspettativa non retribuita per malattie a lungo termine;
– introduzione di 1 mese di aspettativa per chi avvia la fecondazione assistita. 
Sulla conciliazione vita/lavoro sono previsti:
– 2 mesi aggiuntivi di congedo parentale all’80% della retribuzione anche dal 2025;
– 2 giorni di congedo di paternità obbligatoria in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente;
– aumento della percentuale di accesso all’orario part-time dall’8% al 10%.
Sono state introdotte anche 8 ore di formazione continua per i dipendenti del settore e l’ampliamento dei permessi studio ai corsi universitari. È previsto 1 mese di congedo retribuito aggiuntivo a quanto indicato nella normativa per le vittime di violenza di genere. Viene regolamentato anche lo smart working.

Prepensionamento editoria, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni per l’accesso al trattamento delle aziende del comparto (INPS, circolare 23 maggio 2024, n. 68).

L’INPS ha illustrato le sue istruzioni per l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 141 della Legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024) in materia di prepensionamento nel settore dell’editoria.

Infatti, la norma citata ha autorizzato la spesa massima di 10,4 milioni di euro per il 2024, di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2,4 milioni di euro per il 2027 ai fini dell’accesso al pensionamento di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 148/2015 (articolo 1, comma 500, Legge n. 160/2019).

Peraltro, i lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I requisiti

L’articolo 1, comma 500 della Legge n. 160/2019 prevede un requisito contributivo ridotto rispetto a quello di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a) della Legge n. 416/1981, “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. In applicazione di tale norma, il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023.

Dato che la Legge di bilancio 2024 autorizza ulteriori risorse al fine di consentire l’accesso al pensionamento ai sensi del citato articolo 1, comma 500, “anche nell’anno 2024”, fermo restando il perfezionamento del requisito contributivo entro il 31 dicembre 2023, il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024. Conseguentemente, il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024, data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.

Comunque, l’INPS evidenzia che non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027, ai sensi del combinato disposto dei citati comma 500 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e comma 141 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023.

L’Istituto rammenta, infine, con riferimento alla posizione assicurativa del richiedente, che l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre secondo i criteri illustrati nel paragrafo 1 della circolare INPS, n. 126/2020. Va considerato, inoltre, che il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: a giugno previsti aumenti retributivi

Le OO.SS. sono ferme nell’obiettivo di procedere con adeguamenti salariali sulla base dell’indice IPCA

Il 20 maggio scorso le Sigle sindacali Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo con Confimi Industria Meccanica, al fine di chiarire le relazioni tra le Parti, in seguito alla sottoscrizione del verbale di accordo del 21 marzo scorso, il cui testo, sottolineano le Sigle, non è stato visionato dalle stesse, e denominato “Contratto Multisettoriale”, stipulato tra la Confederazione Confimi e la Confsal. Le OO.SS. hanno apostrofato il comportamento della Confederazione, ritenendo grave ridurre ad uno i contratti del settore manifatturiero, programmando la cancellazione di quello metalmeccanico. Inoltre, risulta altrettanto grave la sottoscrizione di un’intesa con un’organizzazione sindacale che non ha rappresentanza sindacale, sulla base di quanto stabilito dall’accordo interconfederale Confimi e Cgil, Cisl e Uil del 1° agosto 2013. Dal canto suo, Confimi ha precisato, come si evidenzia nel verbale, che l’intesa del 21 marzo scorso tra la stessa e Confsal aveva un obiettivo duplice, vale a dire: semplificare e ridurre il numero dei contratti esistenti nel settore delle piccole e medie industrie manifatturiere e fornire alle categorie che aderiscono al sistema Confimi un CCNL nel quale ritrovarsi. 
Tuttavia nel verbale del 20 maggio viene concordato che i rinnovi nel settore metalmeccanico rappresentano un punto di innovazione e miglioramento delle condizioni lavorative e salariali dei dipendenti, con una impostazione positiva di relazioni sindacali nel settore delle Pmi tra le OO.SS. e Confimi. Viene ribadito, altresì, che le relazioni sindacali si costruiscono con organizzazioni sindacali rappresentative nel settore; viene rimarcato l’impegno alla piena applicazione del CCNL dei metalmeccanici Confimi Industria Meccanica, respingendo qualsivoglia iniziativa mirata ad abolirlo; puntando al rinnovo contrattuale dei metalmeccanici in corso di trattative e, nello specifico, con l’adeguamento dei minimi tabellari sulla base dell’indice IPCA con la retribuzione del mese di giugno

Fruizione detrazione per recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica da parte del detentore

L’Agenzia delle entrate, in risposta a un interpello, è intervenuta a fornire chiarimenti ai fini della fruizione della detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici da parte del soggetto detentore (Agenzia delle entrate, risposta 23 maggio 2024, n. 112).

L’articolo 16bis, comma 1, lettera b), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

 

Ai sensi del suddetto articolo 16bis sono ammessi alla detrazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono, altresì, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento, inoltre, può prevedere nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

 

Con la circolare n. 17/E/2023 è stato ribadito dall’Agenzia delle entrate che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

In particolare, il detentore dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili può fruire della detrazione con riferimento alle spese sostenute per gli interventi edilizi richiamati dalla norma, a condizione che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

Nel caso di specie, in cui in forza di un contratto di compravendita regolarmente registrato l’istante si obbliga a demolire un fabbricato, con il consenso espresso dei venditori, sarà possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 16bis del TUIR, essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente oggetto degli interventi agevolabili.

Viene, dunque, l’Agenzia che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, l’istante dopo aver compilato la sezione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche, bonus facciate e Superbonus, dovrà indicare i dati catastali identificativi dell’immobile (in corso di demolizione) nella sezione successiva nonché gli estremi di registrazione dell’atto di acquisto dello ius aedificandi.