CCNL Edilizia Industria: approvata la piattaforma unitaria

Temi centrali della piattaforma la sicurezza nei posti di lavoro e un aumento dei salari

Nei giorni scorsi è stata approvata  da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil la piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL Edilizia Industria. I sindacati hanno evidenziato, innanzitutto, che il settore ha conosciuto uno sviluppo vertiginoso dovuto ai bonus e superbonus per le ristrutturazioni abitative; alla fase di avvio del PNRR e al conseguente ammodernamento infrastrutturale.
Di seguito le richieste di maggior rilievo.
Diritto di assemblea dei lavoratori
Si richiede la revisione della normativa contrattuale in merito alla richiesta delle Assemblee dei lavoratori. I sindacati richiedono di poter convocare l’assemblea con i lavoratori, anche in assenza di RSU/RSA.
Organizzazione del lavoro 
A causa delle variazioni climatiche e dell’aumento delle temperature, viene richiesto in particolar modo nel periodo estivo, una maggiore flessibilità sulla programmazione del lavoro. 
Potenziamento RLST- RLS
Al fine di una maggiore prevenzione si chiede un potenziamento contrattuale delle visite degli RLST. A tal proposito, viene richiesta un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita.
Preposto alla sicurezza
per tale figura, viene richiesta:
– una indennità percentuale sulla retribuzione;
– la copertura assicurativa nei casi di contenzioso;
– l’individuazione dell’incaricato tra i livelli più alti assegnati a quel particolare sito in lavorazione, comprese le sedi aziendali o le unità locali.
Tecnico di cantiere
Per le figure, responsabili di progetti, si richiede  l’inquadramento minimo al 7° livello.
Aumento salariale
Viene richiesto un aumento retributivo, al parametro 100, pari a 275,00 euro.

CCNL Metalmeccanica Industria: per i lavoratori 200,00 euro di welfare da utilizzare entro maggio 2025

I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo

In applicazione dell’art. 17 Welfare del CCNL Metalmeccanica Industria, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Detti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno. Per i lavoratori part-time i suddetti valori non sono riproporzionabili e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo (regolamento, lettera di assunzione o altra modalità). Al fine di individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto, le aziende si confronteranno con la RSU, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio.
E’ inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo le modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 200,00 euro. 

Esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro: recepita la direttiva europea

Il governo ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo per la protezione dei lavoratori (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 4 giugno 2024, n. 84).

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante la loro attività.

Le nuove norme hanno il fine di includere le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

In particolare, i principali ambiti di intervento concernono:

– l’individuazione e la valutazione dei rischi
– l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
– le informazioni da fornire all’autorità competente; 
– le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
– l’accesso alle zone di rischio; 
– le misure igieniche e di protezione individuale
– l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
– la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
– la conservazione della documentazione.

Infine, il provvedimento apporta alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 20022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione e aggiorna l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.

Bonus cuoco professionista: le modalità per la cessione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo in compensazione, la cessione del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 maggio 2024, n. 252373).

L’articolo 1, comma 117, della Legge n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.

Inoltre, il comma 121 prevede che tale credito, in luogo dell’utilizzo in compensazione, possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Modalità di cessione del credito d’imposta 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione.

 

La comunicazione della cessione, a cura del cedente, deve avvenire esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le stesse modalità.

 

Dopo l’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alla risoluzione n. 71/E/2023.

CCNL Alimentari Piccola Industria: in arrivo nuovi minimi retributivi in busta paga

Con la retribuzione di giugno, nuovi minimi per i dipendenti del settore

L’Associazione datoriale Unionalimentari insieme alle Sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL 12 luglio 2021, all’interno del quale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria alimentare e per il settore della panificazione. Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi al settore della piccola e media industria alimentare.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
Quadro 2.635,82 546,43 10,33 3.192,58
1 2.535,82 544,42 10,33 3.090,57
2 2.205,04 537,57 10,33 2.752,94
3 1.819,19 529,58 10,33 2.359,10
4 1.598,69 525,01 10,33 2.134,03
5 1.433,30 521,59 10,33 1.965,22
6 1.323,02 519,31 10,33 1.852,66
7 1.212,79 517,03 10,33 1.740,15
8 1.102,54 514,74 10,33 1.627,61

Minimi retributivi Settore Panificazione

Livelli  Minimi 
1.690,49
1.558,55
3° A 1.435,72
3° B 1.336,40
1.127,36
1.004,07
845,74

CCNL Formazione Professionale: nuovi minimi da giugno

A giugno prevista la prima tranche di aumenti per i lavoratori del settore 

Il CCNL del 1° marzo 2024 sottoscritto da Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Conf.sal e dalle Associazioni datoriali Forma, Cenfop ha previsto per il personale dipendente dagli Enti di Formazione Professionale incrementi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024.
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Importo
I 1604,19
II 1697,07
III 1798,93
IV 1936,77
V 2017,63
VI 2286,10
VII 2393,14
VIII 2576,62
IX 3160,14

La seconda tranche è prevista da settembre 2025.

Compensi parasubordinati: istruzioni per il flusso Uniemes e aliquote 2024

L’INPS fornisce istruzioni sulla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei codici <Tipo rapporto> relativi ai compensi erogati ai parasubordinati per i quali vi è obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la Gestione separata (INPS, messaggio 3 giugno 2024, n. 2090).

A seguito dell’attività di monitoraggio sulla corretta applicazione delle aliquote valevoli per le varie tipologie di rapporto di lavoro, l’INPS ha riscontrato la presenza di flussi Uniemens nei quali sono stati indicati codici <Tipo rapporto> abbinati ad aliquote errate.

 

In tali casi la procedura dei flussi Uniemens blocca l’invio del flusso contenente errori e invia un messaggio informativo di errore.

 

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto si occupa, in particolare, dei lavoratori parasubordinati per i quali vi è obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, individuando i codici <Tipo rapporto> da inserire nel flusso delle denunce mensili (Uniemens) relativi ai compensi ad essi erogati.

 

In allegato al messaggio, per consentire di identificare correttamente i codici relativi ai <Tipo rapporto>, sono pertanto riportate in tabella le aliquote che devono essere indicate in vigore per l’anno 2024, suddivise tra aliquote da applicare per i lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione e quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria.

 

L’INPS avverte che non devono essere utilizzati codici <Tipo rapporto> non presenti nella tabella allegata, in quanto non più validi per l’anno 2024 a seguito del mutato quadro normativo di riferimento.

 

CCNL Bancari Credito Cooperativo: resoconto incontro sulla trattativa per il rinnovo

Dall’incontro emerge la volontà di trovare un punto d’incontro sulla parte economica e normativa

Il 30 maggio scorso si è tenuto l’incontro tra le Sigle Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Ugl-Credito e Uilca, insieme alla Delegazione di Federcasse e alle Delegazioni di Gruppo. Nel comunicato, le OO.SS. hanno diramato l’esito del quinto incontro, durante il quale Federcasse ha illustrato un primo testo con alcuni dei temi che sono stati oggetto di confronto, tra cui: attività complementari; conciliazione ed arbitrato; causali per la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, “Oblio oncologico”; prestazione di attività lavorativa a terzi (recepimento previsioni Decreto Trasparenza); indennità per coloro che hanno il maneggio di valori ma questo non è esplicabile allo sportello (esempio: carico/scarico di contante nelle apparecchiature automatizzate); malattie e infortuni (non computazione delle assenze per terapie salva vita ai fini della determinazione del periodo di comporto); missioni; formazione (inclusione, benessere organizzativo, parità di genere, lotta alla discriminazione e alle molestie e violenza sui luoghi di
lavoro); azioni sociali; banca del tempo solidale; orario giornaliero; orario di sportello (nuove modalità di orario a contrasto della desertificazione bancaria) e digitalizzazione e intelligenza
artificiale. 
Le Sigle hanno apprezzato l’approccio concreto di Federcasse fermo restando che manca molto per arrivare ad un’implementazione significativa del testo, inserendo tutti gli elementi atti a giungere agli obiettivi prefissati. Il prossimo incontro è fissato per il 13 giugno prossimo, al fine di presentare proposte strutturali di revisione, modifica ed implementazione al testo illustrato. 

Irregolare percezione Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: attività di vigilanza

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce finalità e strategie di intervento del Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell’ADI (D.M. 28 marzo 2024, n. 121).

È stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto lavoro, convertito con modificazioni in Legge n. 85/2023). 

 

Infatti, secondo la citata disposizione normativa, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

 

L’INL, dunque, a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026, nell’ambito delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvia una specifica attività di vigilanza finalizzata a contrastare l’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, in collaborazione con uno specifico contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri – Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dell’INPS e della Guardia di finanza.

 

L’attività di controllo è realizzata sulla base di criteri fondati sull’analisi del territorio e del contesto sociale di riferimento, al fine di individuare le aree maggiormente critiche.

 

L’Ispettorato si avvale anche delle informazioni messe a disposizione dall’INPS, pianificando l’attività per periodi di volta in volta non inferiori a 3 mesi, con riferimento sia agli ambiti territoriali, sia settoriali di intervento. 

 

L’articolo 2, comma 2 del decreto in trattazione stabilisce che gli accertamenti ispettivi e le verifiche amministrative dell’INPS sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti percettori dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, o possibili percettori, devono interessare nel 2024 un numero non inferiore a 5.000 soggetti mentre, per gli anni 2025 e 2026, il numero di individui da sottoporre a verifica verrà individuato con un successivo decreto.

 

L’INL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione annuale sui risultati delle attività di verifica previste dal decreto in trattazione.

 

Infine, l’articolo 3 prevede una collaborazione con le parti sociali e le Amministrazioni territoriali: viene disposto il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori maggiormente a rischio, nonché delle Amministrazioni territoriali operanti negli ambiti in cui si registra il più alto tasso di violazioni concernenti la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro.

 

La suddetta collaborazione si attua anche attraverso una specifica attività divulgativa, da parte dei soggetti sopra menzionati, volta a informare sulle condizioni di accesso all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro e sulle conseguenze derivanti dall’illecita percezione del beneficio.

Precompilata 2024: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori

L’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023, evidenziando le principali novità, alla luce dei quesiti formulati dai CAF (Agenzia delle entrate, circolare 31 maggio 2024, n.12/E).

Il documento di prassi n. 12/E/2024 illustra, in particolare, questioni concernenti l’utilizzo del modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcune risposte riguardano, invece, i versamenti minimi delle imposte sostitutive e il visto di conformità. Vengono, tra l’altro, sciolti i dubbi sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti e sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36“.

Di seguito alcune tra le risposte fornite dall’Agenzia ai quesiti posti.

Dichiarazione dei redditi 730 semplificato

Il modello semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati. A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali indicate.

 

Compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera

Per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

 

Versamenti minimi imposte sostitutive

Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il modello 730/2024 sono le medesime approvate per il modello Redditi PF 2024.

Nel caso in cui un debito d’imposta, relativo all’IVAFE, all’IVIE e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, non sia superiore a euro 12, il versamento tramite modello F24 non deve essere effettuato.

 

Documentazione spese Superbonus al 90%

Il contribuente che intende fruire della detrazione del 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, deve, per espressa previsione normativa, avere un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000.

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in relazione alle predette spese, il contribuente può dunque provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il reddito di riferimento relativamente al medesimo anno non è superiore a euro 15.000.

 

Beneficio fiscale per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta prima casa under 36

La detrazione IRPEF, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”. Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

 

Ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti

Il legislatore ha ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Pertanto, è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.